Tirocinio Formativo e di Orientamento

Novità sui tirocini formativi

Introdotte importanti modifiche per i tirocini formativi con l’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che indica le “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” sui livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi.

La circolare 24 del 12 settembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali illustra tali novità che riguardano i tirocini formativi e di orientamento: sulla base dell’accordo per il rilancio del contratto di apprendistato del 27 ottobre 2010 il Governo, le Regioni e le parti sociali hanno ritenuto necessaria l’applicazione di un quadro più razionale ed efficiente in materia di utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento.

Gli obiettivi della riforma

Tale decisione è stata presa con l’intento di valorizzare le potenzialità dei tirocini in termini di occupazione giovanile e, non in ultimo, per prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto cui sono spesso soggetti grazie ad una strumentazione omogenea sull’intero territorio nazionale da parte dei servizi ispettivi.

Il Governo con l’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 della manovra finanziaria intende offrire quindi una maggiore certezza al quadro legale di riferimento per la regolamentazione dei tirocini (di esclusiva competenza regionale come indicato dalla sentenza numero 50 del 2005 della Corte Costituzionale), così da ricondurli alla loro funzione di formazione e orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro.

Agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani

L’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 riguarda esclusivamente i tirocini che sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupazione dei giovani nella delicata fase di transizione scuola/lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Ad esclusione di quelli curricolari e di reinserimento/inserimento al lavoro, con la presente riforma i tirocini non possono avere una durata superiore ai sei mesi (proroghe comprese) e possono essere promossi soltanto a favore di neodiplomati o neolaureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio.

I tirocini non sono preclusi agli studenti, a condizione che siano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all’interno del periodo di frequenza dei corsi, e la norma non è retroattiva: le disposizioni introdotte dal decreto legge infatti non riguardano i tirocini avviati o approvati prima del 13 agosto, che potranno proseguire fino alla loro scadenza seguendo la normativa precedente.

Prevenire abusi e distorsioni

Per prevenire gli abusi e un utilizzo distorto di questo strumento formativo, la circolare chiarisce che il personale ispettivo responsabile verificherà l’effettiva tipologia del tirocinio e la sua legittimità alla luce della normativa.

Qualora il tirocinio già in corso non risultasse conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo dovrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative e con il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sinora omessi.

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