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Nuovo contratto collettivo nazionale del Turismo: +115 euro in busta paga

La nuova intesa interesserà circa un milione di lavoratori del settore. Dopo mesi di trattativa dunque, è stata finalmente siglata l’ipotesi d’accordo per il rinnovo del contratto nazionale del turismo per il triennio che va dal 1 gennaio 2010 al 30 aprile 2010. Soddisfatti Filcams Cgil e Federalberghi.

Cosa accadrà nello specifico? Ci sarà l’estensione del secondo livello in tutte le realtà oggi senza accordi; garanzie salariali, normative e occupazionali nei servizi esternalizzati, sono i due dei punti salienti del nuovo contratto. L’aumento salariale nel prossimo triennio è di 115 euro mensili con un’integrazione economica di 210 euro annuali da destinare al secondo livello di contrattazione erogate nel ottobre 2012.

A chi interessa il provvedimento

Il provvedimento interesserà Tour operator, agenzie, strutture alberghiere, pubblici esercizi e tanto altro. Del resto il turismo è un settore complesso e variegato, caratterizzato da una forte stagionalità, alta presenza femminile e tanti contratti a termine. Sono quasi un milione di lavoratori interessati da questo rinnovo di cui più di 300 mila stagionali.

Le nuove disposizioni garantiranno maggiori certezze per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche per togliere dal tavolo del negoziato le richieste di flessibilità e deregolamentazione proposte dalle organizzazioni datoriali. Il nuovo contratto vuole essere uno stimolo al rilancio del settore basato sugli investimenti e non sulla riduzione del costo del lavoro.

E per gli esternalizzati cosa cambierà? Saranno tutelati  il mantenimento delle condizioni economiche e normative del contratto lavoro del turismo, garantendo occupazione anche nel susseguirsi nel tempo dei contratti di appalto. L’aumento salariale di 115 euro è un risultato positivo e un giusto equilibrio tra le diverse posizioni.

Note di commento relative agli aspetti di maggiore interesse per le imprese e i lavoratori:

Politiche per il governo del settore

L’intesa si apre con un insieme di raccomandazioni che le parti stipulanti rivolgono alle istituzioni al fine di indirizzare la politica di governo del settore turismo, in particolare in tema di stagionalità, ammortizzatori sociali, politiche fiscali, decontribuzione e detassazione del salario variabile, ecc.

Modalità di godimento del riposo settimanale

L’accordo chiarisce il quadro normativo contrattuale di applicazione delle disposizioni di legge in tema di godimento del riposo settimanale (articolo 9, decreto legislativo n. 66 del 2003).

Per effetto delle nuove disposizioni la possibilità di fruire del riposo settimanale ad intervalli più lunghi di una settimana – purché la durata complessiva, ogni quattordici giorni, corrisponda a non meno di ventiquattro ore consecutive ogni sei giornate effettivamente lavorate – è estesa all’intero anno.

Apprendistato

L’accordo introduce la possibilità di svolgere la formazione per l’apprendista esclusivamente all’interno dell’azienda. L’impegno formativo, graduato in relazione al livello di inquadramento, viene ulteriormente ridotto nel caso in cui l’azienda si avvalga dell’ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale.

Inoltre, la durata della formazione sarà proporzionale alla durata del rapporto di lavoro. Ad esempio, per un apprendista inquadrato al quarto livello, nel caso di ricorso all’ente bilaterale, in luogo della durata standard di 120 ore annue prevista dalla legge, si avrà un impegno formativo di 75 ore annue. Nel caso di un apprendista stagionale, assunto per quattro mesi, la durata della formazione sarà pari a 30 ore.

Lavoro extra

L’insieme dei casi in cui è ammesso il ricorso al lavoro extra è stato ampliato includendo anche le attività svolte durante il fine settimana e durante le festività.

Contratti a termine
L’accordo prevede una deroga generalizzata alla disciplina della trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nei casi di superamento del limite temporale di 36 mesi, qualora il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione.

Appalto di servizi

In caso di appalto di servizi di pulizia e riassetto delle camere, l’appaltante dovrà utilizzare appaltatori che si impegnino a corrispondere, ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’azienda appaltante un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quanto previsto dal CCNL Turismo.

Tale garanzia si applica unicamente ai lavoratori che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro.

Sostegno al reddito

Il 30% della quota per il finanziamento dell’Ente Bilaterale Territoriale dovrà essere obbligatoriamente destinato ad interventi di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da periodi di sospensione dell’attività per crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale. Inoltre, è stata prevista la possibilità che l’ente bilaterale integri l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS.

Garanzia delle prestazioni dell’ente bilaterale

L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’ente bilaterale competente.

Paga base

E’ stato concordato un aumento complessivo relativo al triennio 2010 – 2012 pari, per i lavoratori inquadrati al quarto livello, a euro 95, più un ulteriore quota da corrispondere nel mese di aprile 2013, pari a euro 20. L’aumento verrà corrisposto in sette tranche di cui la prima, di importo pari a euro 10, sarà erogata a partire dal mese di gennaio 2010.

Vitto e alloggio

E’ previsto l’adeguamento dei valori del vitto e dell’alloggio, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nella misura massima di euro 0,10 per un pranzo, 0,02 per una prima colazione e di euro 0,10 per un pernottamento.

Decorrenza e durata

Il nuovo contratto decorrerà dal 1° gennaio 2010 e sarà valido sino al 30 aprile 2013, per una durata di complessivi quaranta mesi.

Leggi o scarica (previa registrazione) la Guida al nuovo CCNL Turismo – accordo 20 febbraio 2010. Testo ufficiale dell’Accordo e Guida commentata realizzata da Federalberghi.

Guida al nuovo CCNL Turismo – accordo 20 febbraio 2010

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Commenti dei lettori (1)

  • dntdnl76@email.it ha scritto:

    interessante articolo, e se ci fossero anche possibilità per le figure professionali d'”Accompagnatore turistico”, con età di 35 anni^ Pregasi inviop info, a dntdn76@email.it
    Buona domenica.
    In fede
    Daniel D’Antonio
    Accompagnatore turistico abilitato in lignua tedesca.

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